Aria

Ultima modifica 24 marzo 2020

Abbruciamenti residui vegetali agricoli o forestali
(ad esempio scarti legnosi o erbacei, quali tralci, ramaglie, residui da potatura ed estirpazione di frutteti o vigneti, sfalcio delle arginature e dei fossi)

Informiamo che la legge 116/2014 non considera più come rifiuti i materiali vegetali di cui sopra, questi possono quindi essere bruciati in piccoli cumuli, in quantità non superiori a 3 metri steri (equiparabili a metri cubi) per ettaro al giorno, nel luogo di produzione.

Si informca che è vietato bruciare nei periodi in cui la Regione Campania decreta il periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi.

Negli altri periodi dell'anno è possibile procedere all'abbruciamento di residui vegetali agricoli o forestali tutti i giorni NON festivi dalle ore 10:00 alle ore 15:00


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