Amianto

Ultima modifica 20 marzo 2020

L’amianto è un minerale naturale a struttura microcristallina, di aspetto fibroso della classe chimica dei silicati, molto diffuso in natura che si ottiene attraverso una attività estrattiva. E’ resistente al fuoco, all'abrasione, alla trazione e all'azione degli acidi, ha proprietà fonoassorbenti e termoisolanti e per questa sua versatilità ha trovato per molti anni numerose applicazioni, nel settore edilizio, industriale, ferroviario e in molti altri campi.
Dal 1992 è vietata l’estrazione, l’importazione, l’esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto o di prodotti contenenti amianto.

Come tutti i manufatti, anche quelli contenenti amianto subiscono, con il passare del tempo, un deterioramento naturale, per via dell’esposizione agli agenti atmosferici, o un danneggiamento causato da lavorazioni o interventi di manutenzione, riparazione, ecc. In questi casi, a seguito della possibile dispersione di fibre nell'atmosfera si possono verificare rischi per la salute.

Responsabilità del proprietario di un immobile contenente amianto 

Dal momento in cui vengono rilevati materiali contenti amianto in un edificio, essi, fintanto che non verranno definitivamente rimossi, devono essere sottoposti a un programma di controllo periodico e ad un’attività di manutenzione e custodia, operazioni tutte contenute nel documento che è sinteticamente definito come piano di controllo e manutenzione, al fine di impedire il loro danneggiamento e la conseguente dispersione di fibre.

Quindi un programma di controllo e manutenzione è l’obbligo primario di chiunque abbia la responsabilità di immobile contenente amianto.

Il Programma di controllo e manutenzione è costituito da una serie di misure di natura tecnica, ma soprattutto organizzativa e procedurale, nonché di informazione, finalizzate a raggiungere i seguenti obiettivi:

  • mantenere in buone condizioni i materiali contenenti amianto;
  • prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre;
  • intervenire correttamente quando si verifichi un rilascio di fibre;
  • verificare periodicamente le condizioni dei materiali contenenti amianto

Il proprietario dell’immobile e/o il responsabile dell’attività che vi si svolge deve:

  1. Dotarsi di un “Programma di controllo e manutenzione” dei materiali contenenti amianto. Viste le valutazioni che devono essere effettuate per determinare le misure da adottare, il “Programma di controllo e manutenzione” deve essere redatto da figura professionalmente competente in materia;
  2. Designare una figura responsabile che effettui i controlli e coordini tutte le attività previste nel “Programma di controllo e manutenzione”
  3. Tenere una documentazione da cui risulti l’ubicazione dei materiali contenenti amianto. Sulle installazioni soggetti a frequenti interventi manutentivi (caldaie, tubazioni) devono essere poste avvertenze, per evitare che l’amianto venga inavvertitamente disturbato
  4. Garantire il rispetto di misure di sicurezza durante le attività di pulizia, manutenzione e ogni attività che possa causare un disturbo dei materiali di amianto. Dovrà essere predisposta una procedura per le attività di manutenzione e di tutti gli interventi dovrà essere tenuta una documentazione verificabile
  5. Fornire una corretta informazione agli occupanti dell’edificio sulla presenza di amianto nel fabbricato, sui potenziali rischi e sui comportamenti da adottare
  6. (in caso di presenza di materiali friabili) Far ispezionare l’edificio una volta l’anno da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigere un rapporto con documentazione fotografica. Copia del rapporto va trasmessa all’ASL. L’ASL può prescrivere di effettuare un monitoraggio ambientale periodico delle fibre aerodisperse all’interno dell’edificio.
  7. Valutare la necessità di un intervento di bonifica.

Il “Programma di controllo e manutenzione” può essere richiesto da un Organo di controllo e deve essere presentato in caso di sopralluogo finalizzato alla verifica dello stato di conservazione dei materiali contenenti amianto. In assenza del “Programma di controllo e manutenzione” verrà applicata una sanzione da un minimo di € 3.615,00 ad un massimo di € 18.076,00 (cfr. Legge n. 257/1992 art. 15)

Bonifica

Quando infatti si riscontra che il materiale contenente amianto è friabile, danneggiato o deteriorato, è necessario richiedere un intervento di bonifica.
La norma di riferimento è il Decreto Ministeriale del 6 settembre 1994 che si applica alle strutture edilizie ad uso civile, commerciale o industriale, aperte al pubblico o comunque di utilizzazione collettiva.
Le tecniche di bonifica previste dal D.M. 6/9/94 sono:
•    la rimozione,
•    l’incapsulamento
•    il confinamento.
La rimozione è il procedimento più diffuso perché elimina ogni potenziale fonte di esposizione.
L’incapsulamento consiste nel trattamento dell’amianto con prodotti penetranti o ricoprenti che tendono ad inglobare le fibre di amianto e a costruire una pellicola di protezione sulla superficie esposta. Occorre verificare periodicamente l’efficacia di questo metodo che con il tempo può alterarsi o essere danneggiato, ed al tempo stesso occorre effettuare un programma di controllo e manutenzione.
Il confinamento consiste nell’installazione di una barriera a tenuta che separi l’amianto dalle aree occupate dell’edificio. Anche in questo caso bisogna continuare ad effettuare un programma di controllo e manutenzione.
Il trattamento va seguito da ditte specializzate e autorizzate per garantire che le procedure avvengano secondo quanto stabilito dalla norma. Ogni intervento di rimozione o smaltimento dei materiali contenenti amianto deve essere preceduto dalla stesura di un piano di lavoro da parte dell’impresa che svolge i lavori. Dopo che l’impresa ha presentato il piano all’ASL di competenza per la verifica e l’approvazione, si è autorizzati a dare inizio ai lavori.
Le ditte specializzate e autorizzate devono essere iscritte presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie 10 A e 10 B: per la verifica di tali requisiti, e per ogni informazione in merito, fare riferimento al sito istituzionale https://www.albonazionalegestoriambientali.it/ElenchiIscritti.aspx

Come chiedere un controllo

Chi constata la presenza di materiale presumibilmente contenente amianto in cattivo stato di conservazione, segnala il fatto all’Ufficio Tecnico Manutentivo del Comune di Cesinali.
L’ufficio avvia un procedimento volto all’accertamento dello stato di conservazione dei materiali presumibilmente contenenti amianto e trasmette l'esposto ad A.R.P.A.C., che procede al campionamento e alla verifica dello stato di conservazione dei manufatti presenti presso il sito segnalato. La relazione contenente le risultanze degli accertamenti effettuati viene trasmessa dall'A.R.P.A.C. all'A.S.L., la quale provvede a eseguire la valutazione dell'indice di esposizione della popolazione o dei lavoratori.
L’A.S.L. inoltra ad A.R.P.A.C. l'analisi complessiva del rischio proponendo i provvedimenti da adottarsi ai fini della tutela della salute pubblica ed ai sensi della D.G.R. 40-5092 del 18/12/2012.
Acquisito il parere dell'A.S.L., l'A.R.P.A.C. trasmette la documentazione e le relative proposte al Comune, il quale procede all'emissione dei provvedimenti di propria competenza.

Riferimenti normativi

Legge 27 marzo 1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto";

Decreto Ministeriale 6 settembre 1994 "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto";

Decreto 20 agosto 1999 - "Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto";

Regione Campania

Delibera Giunta Regionale 29/10/1998, n. 7875: Adempimenti previsti dalla delibera di Giunta Regionale n. 1078 del 14 marzo 1997 - Costituzione U.O.R.A. (Unità Operativa Regionale Amianto).

Delibera Giunta Regionale 01/09/2000 n. 44: Approvazione Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto. Proposta al Consiglio regionale.

Delibera Consiglio Regionale 10/10/2001 n. 64: Approvazione Piano Regionale Amianto, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 10 della Legge 257/1992.

P.O.R.: Campania 2000/2006 - complemento di programmazione - misura 1.8 - programmi di risanamento delle aree contaminate - azione b) - approvazione del bando di attuazione dell'azione b) relativo alla "realizzazione di interventi di messa in sicurezza, risanamento e recupero delle aree contaminate da amianto."

Attuazione del bando misura 1.8 azione b) relativo alla "Realizzazione di interventi di messa in sicurezza, risanamento e recupero delle aree contaminate da amianto.

Giunta Regionale della Campania "Tariffario delle prestazioni in materia di sanità pubblica, rese dal SSR a richiesta e nell'interesse dei privati o enti" (Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 6 del 24 gennaio 2005)


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