Incendi boschivi, dal 15/06 al 20/09 stato di grave pericolosità

Pubblicato il 15 giugno 2023 • Ambiente

Entra in vigore dal 15 giugno il periodo di "grave pericolosità" per gli incendi boschivi in Campania. Lo ha stabilito la Protezione Civile della Regione Campania sulla base delle valutazioni sul quadro climatico. 

Tale stato di allerta terminerà, salvo proroghe, il 20 settembre prossimo.

Al fine di salvaguardare il patrimonio boschivo, durante il periodo di grave pericolosità scattano cinque importanti divieti:

  • Divieto di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali;

  • Divieto di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti (già in vigore dal primo giugno);

  • Divieto di accendere fuochi all’aperto nei boschi e fino ad una distanza di 100 m da essi, nonché nei pascoli;

  • Divieto di compiere le seguenti attività nei boschi e nei pascoli (art. 75, c. 4, Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017):

    - usare motori o fornelli che producano faville o brace;

    - usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;

    - far brillare mine;

    - fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio come, ad esempio:

    gettare fiammiferi o sigarette accese;

    - sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.

  • Divieto di accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come “lanterne volanti”, dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici a una distanza non inferiore a 1 km dalle superfici boscate e pascoli, salvo eventuali deroghe autorizzate con Ordinanza del Sindaco nel caso di manifestazioni pubbliche, con l’apprestamento di relative misure di prevenzione incendi. (Per le trasgressioni al presente divieto si applicano le sanzioni previste dal c.6, art.10, della legge 21 novembre 200, n.353 e ss.mm.ii.)

Numerose sono le prescrizioni per le Autorità competenti (precauzioni sono richieste, ad esempio, per le esercitazioni militari nonché per il transito dei treni in zone boscate) ma anche per i privati (come l'obbligo per i concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico o commerciale, di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 6,00) nonché per i cittadini (i proprietari o detentori delle aree boscate sono tenuti a provvedere al decespugliamento laterale ai boschi: lungo il perimetro di aree boscate, va creata una fascia di rispetto, priva di vegetazione, tale da ritardare o impedire il propagarsi degli incendi).

La Protezione Civile della Regione Campania ha richiamato l’attenzione dei Sindaci, sulla necessità di rafforzare le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento e allarme per incendi boschivi sul proprio territorio, anche avvalendosi delle associazioni di volontariato di protezione civile, nonché di sensibilizzare i cittadini e le associazioni di categoria degli agricoltori e degli allevatori, promuovendo la cultura di protezione civile e le corrette norme di comportamento per la salvaguardia dell’ambiente.

Nel rispetto dello stesso decreto è stata emanata specifica ordinanza, preordinata alla prevenzione degli incendi lungo le strade, nelle campagne e nei boschi del territorio del Comune di Cesinali che è possibilte visualizzare dall'Albo Pretorio o dal link in basso.

Ai trasgressori sono applicate le sanzioni amministrative previste dalla Legge n. 353/2000 e ss.mm.ii., dall’art. 178-bis del Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 “Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale” e da ulteriori disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché dalle Ordinanze emanate dalle Autorità locali, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali in caso di violazione delle norme di cui agli artt. 423, 423-bis, 449 e 650 c.p.. del Codice penale qualora il fatto costituisca reato.

Ordinanza 4-2022

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