Imposta Municipale Unica (IMU) Anno 2023 - Istruzioni per il versamento

Pubblicato il 9 giugno 2023 • Tributi

La disciplina della nuova IMU è recata dall’art 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) che testualmente recita: «A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Sono soggetti passivi IMU il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

Sono escluse dal pagamento:

  • le abitazioni principali e pertinenze della stessa (nella misura massima di una per ciascuna categoria C2, C6 e C7), ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
  • i terreni agricoli (terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato), in quanto il territorio di questo Comune ricade in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993.

In tema di abitazione principale la Corte costituzionale, con la sentenza n. 209 depositata il 13 ottobre 2022, ha dichiarato fondate le questioni che aveva sollevato davanti a sé (ordinanza n. 50/2022). Viene superato il concetto di “nucleo familiare” e l’esenzione per abitazione principale spetta sull’immobile nel quale sono contemporaneamente presenti i due requisiti di residenza anagrafica e dimora abituale del proprietario.

Per l’unità immobiliare concessa dal soggetto passivo in comodato ai parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale è prevista la riduzione del 50% della base imponibile, qualora sussistano le altre condizioni previste dall’art. 1, comma 747, lett. c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160. La suddetta agevolazione IMU per le case concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, ma solo se sono presenti figli minori.

ALIQUOTE:

Ai sensi della Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 23/05/2023, per l’anno 2023, sono state così determinate:

TIPOLOGIA IMMOBILI

aliquota

per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e

4,00 ‰

relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019):

dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Fabbricati rurali ad uso strumentale

1,00 ‰

Fabbricati di categoria D (esclusi i D10) - (di cui il 7,6 riservata allo Stato)

8,60 ‰

Tutti gli altri immobili e le aree fabbricabili

8,60 ‰

SCADENZE VERSAMENTI

ACCONTO: entro il 16 Giugno 2023

SALDO: entro il 16 Dicembre 2023

CODICI PER IL VERSAMENTO

CODICE CATASTALE DEL COMUNE DI CESINALI: C576

CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA CON F24

 (Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 29/E del 29 maggio 2020)

DESCRIZIONE

COMUNE

STATO

IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze

3912

 

IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale

3913

 

IMU - imposta municipale propria relativa ai terreni

3914

 

IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO

 

3925

IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE

3930

 

IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili

3916

 

IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati

3918

 

IMU - imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita

3939

 

 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

RAVVEDIMENTO IN CASO DI VERSAMENTO OLTRE LA SCADENZA

Con il Decreto Fiscale 2020 (art 10 bis del dl 124/2019), che ha abrogato il comma 1-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il ravvedimento operoso dei tributi locali non è più soggetto a limitazioni temporali. Pertanto, viene concesso piu’ tempo ai contribuenti per regolarizzare l’omesso o insufficiente versamento dei tributi locali, cosicchè il contribuente potrà evitare la sanzione piena del 30%. Il ravvedimento operoso è utilizzabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.

 VALORE VENALE AREE EDIFICABILI (Come individuate nel PUC adottato con Delibera di Giunta Comunale n. 68 del 13/11/2018 ed approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 01 del 12/01/2023)

Si informa, altresì, che con Delibera di Giunta Comunale n. 53 del 25/05/2023 è stato determinato il valore venale delle aree edificabili ai fini dell’applicazione dell’Imposta Municipale Unica per l’anno 2023 come da seguente prospetto:

B “AREE RESIDENZIALI”

 

€/MQ

 

AREE RESIDENZIALI DI INTEGRAZIONE Indice di edificabilità territoriale (IT) 0,80 mc/mq

60

 

 

AREE PER ATTIVITA` TURISTICHE RICREATIVE Indice di fabbricabilità territoriale (IT) 1,00 mc/mq

40

 

D “AREE PRODUTTIVE INDUSTRIALI/ARTIGIANALI ”

 

 

 

D1 ESISTENTI Con capacità di edificare fino a IFF 1,50 mc/mq

20

 

D3 P.I.P Piano urbanistico attuativo di iniziativa pubblica

20

 

F “AREE PER SERVIZI PUBBLICI E DI INTERESSE GENERALE”

 

 

 

AREE PER ATTREZZATURE SPORTIVE E RICREATIVE PRIVATE IFF 0,10 mc/mq

10

 


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