Cessione Fabbricati

Ultima modifica 30 marzo 2020

Cessione Fabbricati - In vigore dal 21 giugno 2012 il decreto legge n. 79 del 20 giugno 2012 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno)

A chi è rivolto

Per chi cede un immobile a titolo oneroso o gratuito, ovvero a chi da un fitto un immobile.

Cosa fare

Compilare l'apposito modello che deve contenere obbligatoriamente i seguenti dati: esatta ubicazione dell'immobile, generalità dell'acquirente, del conduttore e della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento in corso di validità.
La presentazione può anche essere effettuata a mezzo raccomandata con avviso di ritorno; ai fini dell'osservanza dei termini vale, in tal caso, la data della ricevuta postale.

Qualora non vi sia la Questura o un Commissariato di Polizia, l'Autorità competente a ricevere l'atto è il Sindaco. La dichiarazione deve essere fatta dalla persona proprietaria dell'immobile o titolare del contratto di locazione compilando l'apposito modulo.
Per il calcolo delle 48 ore sono esclusi i giorni festivi.

Ufficio di competenza

Ufficio Anagrafe

NOTE
I modelli per la denuncia di cessione fabbricato, forniti gratuitamente, possono essere ritirati presso l'Ufficio Anagrafe in orario di apertura al pubblico oppure è possibile trovarli in allegato a questa pagina.

Per la mancata o la tardiva presentazione della denuncia di cessione fabbricato viene applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 206. La sanzione è applicata dal Sindaco (al quale devono essere inviati entro 30 gg. dalla notifica della violazione eventuali ricorso) i proventi spettano al Comune di Chivasso

In caso di inottemperanza delle Dichiarazione di ospitalità a cittadino non appartenente alla comunità EU (ai sensi dell'art. 7. D.lgs. 25 luglio 1998 n° 286 e successive modifiche) è prevista una sanzione amministrativa dell'importo di € 320,00.

In vigore dal 21 giugno 2012 il decreto legge n. 79 del 20 giugno 2012 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno)

 Art. 2 - Comunicazione della cessione di fabbricati

1. La registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all’obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, assorbe l’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 12 del decreto legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.

2. L’Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con il Ministero dell’interno, individua, nel quadro delle informazioni acquisite per la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al comma 1, nonché dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari di cui all’articolo 5, commi 1, lettera d), e 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, quelle rilevanti ai fini di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 1978, e le trasmette in via telematica, al Ministero dell’interno.

3. Nel caso in cui venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso, l’obbligo di comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, può essere assolto anche attraverso l’invio di un modello informatico approvato con decreto del Ministero dell’interno, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che ne stabilisce altresì le modalità di trasmissione.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per la comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza, di cui all’articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la quale resta fermo quanto ivi previsto. Con il decreto di cui al comma 3 sono definite le modalità di trasmissione della predetta comunicazione anche attraverso l’utilizzo di un modello informatico approvato con il medesimo decreto.

5. L’articolo 3, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e’ soppresso. Al medesimo articolo 3, comma 6, primo periodo, le parole: «ai commi da 1 a 5» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 2, 4 e 5».

6. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comunicazione di Cessione Fabbricato
28-06-2021

Allegato formato pdf


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